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DECRETO LEGGE N. 103/2009 [Scudo fiscale]
Il quadro di riferimento
Il decreto legge n. 103/2009 approvato dal Senato
Effetti dello scudo fiscale.
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Effetti dello scudo fiscale.
Gli effetti del rimpatrio o della regolarizzazione dei capitali detenuti illecitamente all’estero sono stati profondamente modificati nel corso dell’esame presso il Senato. Inizialmente l’operazione di emersione comportava effetti estintivi delle violazioni di natura tributaria e previdenziale, precludendo l’attività di accertamento tributario e contributivo limitatamente ai periodi d’imposta e agli imponibili oggetto di rimpatrio o regolarizzazione anche nei confronti dei soggetti solidalmente obbligati con il dichiarante; non comportava, invece, effetti estintivi rispetto ad illeciti di altra natura, ad eccezione di quelli legati all’infedele o all’omessa dichiarazione dei redditi disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Le modifiche apportate nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato hanno ampliato i reati penali esclusi dalla punibilità.

 

Oltre ai citati reati di infedele e omessa dichiarazione, l’emersione comporta ora effetti estintivi anche relativamente ad alcune fattispecie di reato di falsità in atti contemplate dal codice penale nonché per i seguenti reati:

  • dichiarazione fraudolenta, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (prevista reclusione da 1,5 a 6 anni);
  • dichiarazione fraudolenta, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, mediante l’utilizzo di artifici contabili (prevista reclusione da 1,5 a 6 anni);
  • occultazione o distruzione di documenti finalizzata all’evasione delle imposte sui redditi o dell’IVA (prevista reclusione da sei mesi a cinque anni);
  • false comunicazioni sociali (cosiddetto “falso in bilancio”) disciplinato dagli articoli 2621 e 2622 del Codice civile (prevista reclusione max 6 anni in caso di grave danno ai risparmiatori)

 

I dati e le notizie comunicati dal contribuente agli intermediari per l’operazione di rimpatrio o di regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in via autonoma o addizionale, in ogni sede amministrativa o giudiziaria. Con le modifiche introdotte al Senato è stato specificato che la sede giudiziaria nella quale tali dati non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente è quella civile, amministrativa e tributaria.



© 2009 Emanuele Fiano