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DECRETO LEGGE N. 103/2009 [Scudo fiscale]
Il quadro di riferimento
Il decreto legge n. 103/2009 approvato dal Senato
Effetti dello scudo fiscale.
Profili finanziari
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Il decreto legge n. 103/2009 approvato dal Senato
Il Decreto Legge 103/2009, all’articolo 1, comma 1, lettera b) modifica la disciplina sullo scudo fiscale introdotta dall’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, in materia di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero mediante la procedura del “rimpatrio” ovvero della “regolarizzazione”.
La norma riguarda i capitali esportati o detenuti in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera, sanciti dal decreto legge n. 167 del 1990, convertito dalla legge n. 227 del 1990. L’operazione si perfeziona con il pagamento dell’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali istituita dall’articolo 13-bis del D. L. 78/2009. In sostanza il carico tributario equivarrà ad un importo corrispondente al 5% delle attività finanziarie regolarizzate o rimpatriate.
La norma si applica alle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da data non successiva al 31 dicembre 2008. Ai fini della regolarizzazione rientrano in tale definizione anche gli investimenti esteri di natura non finanziaria: gli immobili, gli oggetti preziosi e le opere d’arte. In caso di rimpatrio, invece, la procedura dello scudo fiscale non potrà essere applicata ai fabbricati.
La disciplina introdotta dal D.L. 78/2009 si applica nei confronti dei seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: persone fisiche (anche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo), enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR. Sono invece esclusi gli enti commerciali, le società, siano essi società di persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici.
L'emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato, prevede che possano accedere alla emersione anche le imprese estere controllate o collegate di cui agli articoli 167 e 168 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). In tale ipotesi, gli effetti si producono in capo ai soggetti partecipanti limitatamente agli importi oggetto di rimpatrio o regolarizzazione. Negli stessi limiti non si applicano le disposizioni fiscali di cui ai richiamati articoli 167 e 168 del TUIR relativamente ai redditi realizzati nei periodi d’imposta chiusi fino al 31 dicembre 2008.
Sono previste due modalità diverse da applicare in funzione dello Stato estero nel quale si trovano le attività interessate dalla presente disciplina:
- qualora si trovino in paesi non appartenenti all’Unione europea, la procedura è subordinata al cosiddetto rimpatrio dei capitali, ovvero al rientro in Italia del denaro e delle attività;
- qualora si trovino in paesi dell’Unione Europea ovvero in paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE – si tratta dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa, i soggetti interessati possono scegliere di regolarizzare, ossia di continuare a mantenere le proprie attività all’estero, ovvero di rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali.

 

Le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione potranno essere effettuate attraverso una dichiarazione riservata che il contribuente presenta ad un intermediario abilitato. Gli intermediari garantiscono l’anonimato delle dichiarazioni di emersione delle attività nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Essi non sono tenuti a verificare la congruità delle informazioni contenute nella dichiarazione riservata; tuttavia hanno il compito di verificare la documentazione che viene allegata alla dichiarazione in caso di regolarizzazione delle attività.

 

L'emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato ha previsto che per l’operazione di rimpatrio, le attività devono essere depositate presso l’intermediario italiano entro il termine ultimo fissato al 15 dicembre 2009 (prima 15 aprile 2010); non possono essere infatti oggetto dell’operazione di emersione le attività rimpatriate prima del 15 settembre 2009 ovvero dopo il 15 dicembre 2009.

 

Gli intermediari assumono la qualifica di sostituto d’imposta, trattenendo le ritenute fiscali dovute e riversandole allo Stato senza indicare il nominativo del soggetto per conto del quale la ritenuta è stata operata. Sempre in qualità di sostituto d’imposta dovranno presentare una dichiarazione complessiva (mod. 770) concernente il totale delle somme rimpatriate o regolarizzate e le relative ritenute trattenute e versate.

 

L'emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato, ha disposto che le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio non comportano l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio o di finanziamento del terrorismo disciplinate dall’articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) .



© 2009 Emanuele Fiano