26 Settembre 2009
Pagina 2 di 6
Il quadro di riferimento
Il Decreto Legge 103/2009 ha avuto origine dalla necessità di chiarire la portata di alcune disposizioni del Decreto Legge 78/2009, in particolare per quel che riguarda l’applicazione dello scudo fiscale varato a luglio. Infatti, il Decreto Legge 103/2009, nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri, chiarisce che dall’ambito applicativo dello scudo fiscale rimangono esclusi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato Decreto Legge 78/2009.
Il Governo ha parlato di interventi necessari e doverosi per evitare conseguenze negative derivanti dall’entrata in vigore di alcune norme previste dal Decreto Legge di luglio ma non si capisce perché tali argomenti, ora oggetto di modifica, già segnalati e dibattuti a suo tempo non siano stati modificati nella sede appropriata: la conversione del Decreto-Legge 78/2009.
A voler essere buoni si potrebbe attribuire il comportamento ad uno stato di confusione nella maggioranza e nel Governo che, invece di correggere e migliorare il decreto anticrisi di luglio prima dell’approvazione finale, scelgono una soluzione confusa e farraginosa per la legislazione, quale quella del Decreto-Legge correttivo
Il Parlamento è dunque costretto a trattare questioni risalenti ormai a un mese fa, mentre l’attenzione del Paese è concentrata sulla crisi economica, evidenziando una sfasatura tra i bisogni del Paese e gli indirizzi del Governo. Nel momento in cui stanno emergendo con chiarezza le gravi conseguenze occupazionali derivanti dalla crisi, il Governo non è in grado di presentare alcun progetto di politica economica di ampio respiro, limitando la propria azione ad una finanziaria debole - una manovra vuota che registra un grave peggioramento dei conti pubblici - e al tentativo di fare cassa a tutti i costi con lo scudo fiscale.
Il Partito democratico pur confermando il giudizio complessivo nettamente contrario sullo scudo fiscale, ha partecipato con grande disponibilità al dibattito al Senato, ritenendo opportuna la scelta di circoscrivere l’ambito di applicazione dello scudo fiscale, escludendone i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge 78/2009, anche alla luce delle sollecitazioni avanzate dal Presidente della Repubblica nel luglio scorso.
La discussione è stata bruscamente interrotta dal comportamento del Governo che ha modificato le disposizioni sullo scudo fiscale ampliando oggettivamente e soggettivamente la portata della misura trasformandola, di fatto, in una amnistia mascherata. Così, ha preso forma un nuovo strumento esteso anche alle società partecipate o collegate all’estero, che introduce la non punibilità di una serie di reati societari, a cominciare dal falso in bilancio, ed elimina, per le condotte che portano al rimpatrio di capitali, l'obbligo della denuncia delle operazioni sospette in un momento particolarmente delicato di contrasto al terrorismo internazionale e alla criminalità organizzata, quella che si occupa ed esercita le proprie attività prevalentemente attraverso le attività finanziarie illegali.
Già la presentazione di un decreto, correttivo di un precedente decreto, rappresentava una forzatura, ora l’inserimento in sede di conversione, di una norma che stravolge la disciplina sullo scudo fiscale, introducendo una forma di amnistia mascherata, pone seri problemi costituzionali, perché, per essere approvata, avrebbe bisogno di una maggioranza molto, ma molto più ampia. Infatti, in base alla nostra Costituzione le amnistie vanno fatte a maggioranza qualificata.
Le dinamiche parlamentari risultano profondamente compromesse da queste modalità di azione in rapporto anche alla complessità e gravità delle misure introdotte in maniera veloce e senza un approfondimento, intaccando la qualità e la quantità del contrasto al crimine organizzato, con particolare riferimento all’aggressione dei patrimoni mafiosi e al riciclaggio del denaro illecitamente prodotto dalle organizzazioni criminali. Come si accorda la norma introdotta che esclude l'obbligo della denuncia di un'operazione sospetta con gli obiettivi di legalità e sicurezza sbandierati da questo Governo?
Viene così vanificata tutta la normativa sul contrasto ai patrimoni mafiosi, in particolare, con la disposizione che riguarda l'elusione dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, concernente la segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Inoltre essendo quest’ultimo decreto legislativo volto a recepire due direttive comunitarie, appare grave una simile previsione che di fatto mette l’Italia fuori dall’Europa.
Non ritiene il Governo politicamente scorretto aprire le maglie di un condono così largo in un momento in cui si dichiara guerra ai paradisi fiscali?
Cosa dire, poi, della questione principale, ossia di quella garanzia di anonimato accordata a chi aderisce allo scudo?
Ciò che ci si propone e chiede di votare è un’amnistia che coprirà non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma anche i reati di riciclaggio, e perfino di corruzione, perché se non si possono identificare i titolari dei capitali rientrati, qualsiasi indagine è vana.
Vale la pena di ricordare che i soldi che stanno all’estero hanno tre origini: evasione fiscale, riciclaggio e corruzione.
Infine, cosa pensare poi del fatto che nel testo originario del famigerato emendamento Fleres era addirittura previsto - incredibile - che tutti gli atti acquisiti in occasione della pratica per il rimpatrio dei capitali erano assolutamente inutilizzabili in ogni procedimento, in qualunque stato e grado e per qualunque reato?
Come è stato già ricordato dai colleghi del Senato questi reati sono gli stessi attraverso i quali operava Sindona; Ambrosoli fu ucciso per averne scoperto l’esistenza, la loro combinazione criminale e la loro messa in opera.
Anche la disposizione che inizialmente ci ha visto favorevoli sulla non applicabilità dello scudo ai reati penali in corso è rimessa in forse da interpretazioni non chiare perché non si è ben capito da quando scatta esattamente l’esclusione.
Il Partito democratico pur confermando il giudizio complessivo nettamente contrario sullo scudo fiscale, ha partecipato con grande disponibilità al dibattito al Senato, ritenendo opportuna la scelta di circoscrivere l’ambito di applicazione dello scudo fiscale, escludendone i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge 78/2009, anche alla luce delle sollecitazioni avanzate dal Presidente della Repubblica nel luglio scorso.
La discussione è stata bruscamente interrotta dal comportamento del Governo che ha modificato le disposizioni sullo scudo fiscale ampliando oggettivamente e soggettivamente la portata della misura trasformandola, di fatto, in una amnistia mascherata. Così, ha preso forma un nuovo strumento esteso anche alle società partecipate o collegate all’estero, che introduce la non punibilità di una serie di reati societari, a cominciare dal falso in bilancio, ed elimina, per le condotte che portano al rimpatrio di capitali, l'obbligo della denuncia delle operazioni sospette in un momento particolarmente delicato di contrasto al terrorismo internazionale e alla criminalità organizzata, quella che si occupa ed esercita le proprie attività prevalentemente attraverso le attività finanziarie illegali.
Già la presentazione di un decreto, correttivo di un precedente decreto, rappresentava una forzatura, ora l’inserimento in sede di conversione, di una norma che stravolge la disciplina sullo scudo fiscale, introducendo una forma di amnistia mascherata, pone seri problemi costituzionali, perché, per essere approvata, avrebbe bisogno di una maggioranza molto, ma molto più ampia. Infatti, in base alla nostra Costituzione le amnistie vanno fatte a maggioranza qualificata.
Le dinamiche parlamentari risultano profondamente compromesse da queste modalità di azione in rapporto anche alla complessità e gravità delle misure introdotte in maniera veloce e senza un approfondimento, intaccando la qualità e la quantità del contrasto al crimine organizzato, con particolare riferimento all’aggressione dei patrimoni mafiosi e al riciclaggio del denaro illecitamente prodotto dalle organizzazioni criminali. Come si accorda la norma introdotta che esclude l'obbligo della denuncia di un'operazione sospetta con gli obiettivi di legalità e sicurezza sbandierati da questo Governo?
Viene così vanificata tutta la normativa sul contrasto ai patrimoni mafiosi, in particolare, con la disposizione che riguarda l'elusione dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, concernente la segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Inoltre essendo quest’ultimo decreto legislativo volto a recepire due direttive comunitarie, appare grave una simile previsione che di fatto mette l’Italia fuori dall’Europa.
Non ritiene il Governo politicamente scorretto aprire le maglie di un condono così largo in un momento in cui si dichiara guerra ai paradisi fiscali?
Cosa dire, poi, della questione principale, ossia di quella garanzia di anonimato accordata a chi aderisce allo scudo?
Ciò che ci si propone e chiede di votare è un’amnistia che coprirà non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma anche i reati di riciclaggio, e perfino di corruzione, perché se non si possono identificare i titolari dei capitali rientrati, qualsiasi indagine è vana.
Vale la pena di ricordare che i soldi che stanno all’estero hanno tre origini: evasione fiscale, riciclaggio e corruzione.
Infine, cosa pensare poi del fatto che nel testo originario del famigerato emendamento Fleres era addirittura previsto - incredibile - che tutti gli atti acquisiti in occasione della pratica per il rimpatrio dei capitali erano assolutamente inutilizzabili in ogni procedimento, in qualunque stato e grado e per qualunque reato?
Come è stato già ricordato dai colleghi del Senato questi reati sono gli stessi attraverso i quali operava Sindona; Ambrosoli fu ucciso per averne scoperto l’esistenza, la loro combinazione criminale e la loro messa in opera.
Anche la disposizione che inizialmente ci ha visto favorevoli sulla non applicabilità dello scudo ai reati penali in corso è rimessa in forse da interpretazioni non chiare perché non si è ben capito da quando scatta esattamente l’esclusione.




